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News su Carcere duro |
Ergastolo ostativo incostituzionale: la Consulta dà un anno di tempo al Legislatore per intervenire
Carcere duroLa Corte costituzionale rinvia a maggio 2022 la trattazione delle questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione relative al regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.
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Detenuti al 41-bis e COVID-19: sono ammessi i colloqui a distanza con i figli minorenni?
Corte cost., 9 marzo 2021 (dep. 31 marzo 2021), n. 57
Il Tribunale per i minorenni è palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti; competenza che non può essere in alcun modo fatta discendere da quella per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità dei genitori. Ne consegue l’inammissibilità della questione di legittimità...
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Brevissime riflessioni random in tema di art. 41-bis ord. penit.
Carcere duroNato sulle ceneri dell’art. 90 ord. penit., l’attuale formulazione dell’art. 41-bis ord. penit., frutto delle successive modificazioni introdotte da l. n. 663 del 1986; d.l. n. 306 del 1992 conv. in l. n. 356 del 1992; l. n. 11 del 1998; l. n. 279 del 2002; l. n. 94 del 2009, presenta non poche criticità. Invero, uno strumento emergenziale...
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Alla Consulta la quaestio della preclusione assoluta per l’ergastolano di accesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione
Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020), ord. n. 18518
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., delle norme che escludono per i condannati all’ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbiano collaborato con la giustizia, l'ammissione alla liberazione condizionale.
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Il regime “ostativo” alla rieducazione per i minorenni è incostituzionale
Corte cost., 6 dicembre 2019 (ud. 5 novembre 2019), n. 263
Con sentenza n. 263/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 121/2018 in materia di Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 76, 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost....
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Alla Consulta il divieto di “scambio” di oggetti nel medesimo gruppo di socialità tra detenuti al 41-bis ord. pen.
Carcere duroCon ordinanza n. 43436/2019, la Prima Sezione della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta...
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Legittimo il trattenimento della corrispondenza in entrata al detenuto 41-bis, anche se proveniente dal difensore
Cass. pen., Sez. I, 14 giugno 2019 (dep. 13 agosto 2019), n. 36041
Secondo la Prima Sezione, con sentenza n. 36041, è legittimo, e, quindi, privo di censure, il provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo (e confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma), con cui si è disposto il trattenimento di una missiva proveniente dal difensore di un detenuto sottoposto al regime di cui al 41-bis ord. pen.
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Rimosso il divieto di ricevere stampa locale per il detenuto al 41-bis
Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2019 (dep. 6 agosto 2019), n. 35766
l diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizíone; sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt. 2 e 21 Cost. (così Corte cost., n. 112/1993; Corte cost., n. 826/1988; Corte cost., n. 148/1981) e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu».
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Il regime di 41-bis non può ostacolare alla detenzione domiciliare “in deroga”
Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2019 (dep. 5 luglio 2019), n. 29488
Alla valutazione di applicabilità della detenzione domiciliare in deroga non può ritenersi di ostacolo né l’entità del residuo pena, né il titolo del reato in esecuzione, né tanto meno la attuale sottoposizione del ricorrente al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.
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In assenza di una norma di legge non è possibile estendere il colloquio Skype al regime del 41-bis
Cass. pen., Sez. I, 22 marzo (dep. 16 aprile 2019), n. 16557
In materia di corrispondenza telefonica, è illegittima, e, pertanto censurabile, l’estensione dell’uso di mezzi di comunicazione supportati dalla piattaforma Skype ai detenuti reclusi al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.: in assenza, infatti, di un’espressa previsione normativa...
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