È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017 il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.
Tra le novità del decreto legislativo si segnalano: l’introduzione della figura del vice procuratore onorario, magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.
Si prevede, fra l’altro, che l’indicato vice procuratore onorario ai sensi dell’art. 16:
a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
b) svolge l’attività e adotta i provvedimenti a lui delegati.
Ai sensi dell’art. 17 , possono essere delegate al vice procuratore ordinario le funzioni del P.M.:
nei procedimenti davanti al giudice di pace:
- nell’udienza dibattimentale;
- per gli atti previsti dagli artt. 15, 17, e 25 del d.lgs. 274/2000;
- nei procedimenti in carica di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655, comma 2, c.p.p.
Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590-sexies c.p.:
- nell'udienza dibattimentale;
- nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 c.p.p.;
- per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, c.p.p.
- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p.
Nell’ambito delle attività delegate il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550, comma 1, c.p.p., pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'art. 558 c.p.p., e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.
Gli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono delle strutture organizzative costituite ai sensi dell’art. 2 nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e si avvalgono, oltre che dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. Tali uffici sono coordinati dal procuratore della Repubblica il quale « distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l’andamento dei servizi di segreteria e ausiliari».
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