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Grazia |
Inquadramento | Istruttoria procedimentale | L’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia e la organizzazione del Comparto Grazie | Il provvedimento di grazia condizionato | L’esecuzione del provvedimento di grazia |
La grazia è un provvedimento di clemenza individuale adottato dal Capo dello Stato in favore di un soggetto determinato che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Può, inoltre, essere sottoposta a condizioni. Differentemente dalla amnistia e dall’indulto, che si applicano rispettivamente ad una categoria di reati e di condannati, la grazia si riferisce ad un singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali e sia ritenuto idoneo ad usufruire del provvedimento per ragioni di carattere principalmente equitativo o giudiziario. Secondo esigenze umanitarie e di equità, infatti, essa interviene ogni volta che l’applicazione rigorosa della legge contrasti con i principi di giustizia sostanziale protetti dall’ordinamento costituzionale. Il provvedimento di grazia rientra fra le prerogative del Capo dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 11, Cost.
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Il valore della controfirma ministeriale del provvedimento di grazia
di Alessandra Testaguzza