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Circonvenzione di persone incapaci |
Inquadramento | Il bene giuridico tutelato | Soggetto attivo del reato | Soggetto passivo | Elemento materiale | Elemento psicologico | Forme di manifestazione del reato: consumazione e tentativo | Circostanze | Rapporti con altri reati | Aspetti processuali | Casistica |
L'art. 643 c.p., nel prevedere il delitto di Circonvenzione di persone incapaci sanziona la condotta di colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona minore, avvero abusando dello stato d'infermità o di deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induca a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Il delitto è inserito nel Titolo XIII del Libro secondo del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio ed in particolare nel Capo II avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio mediante frode.
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Giurisprudenza commentataSu Circonvenzione di persone incapaci |