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Affidamento in prova al servizio sociale |
Inquadramento | Finalità e ambito di operatività dell'istituto | Presupposti | Applicazione provvisoria della misura | Aspetti processuali | Revoca | Esito della prova |
L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato strutturato dal legislatore (art. 47, l. 26 luglio 1975, n. 354, c.d. ordinamento penitenziario) come misura alternativa alla detenzione per espiare pene detentive non superiori nel massimo a tre anni, quando il giudice accerta che la misura è idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L’art. 3, comma 1, lett. c), d.l. 146/2013 introduce nell’art. 47, l. n. 354/1975, un comma 3-bis che estende la possibilità di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale a pene anche residue non superiore a quattro anni di detenzione, quando il condannato abbia serbato “quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà”, un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in relazione alla idoneità rieducativa e specialpreventiva del beneficio. La misura viene concessa dal tribunale di sorveglianza ma il condannato in stato di detenzione può formulare al magistrato di sorveglianza istanza per l’applicazione provvisoria del beneficio (art. 47, comma 4, ord. penit.). La probation consiste nella messa alla prova del s...
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