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Dichiarazioni acquisite ex art. 500, comma 4, c.p.p. e reformatio in pejus. È necessaria la rinnovazione dibattimentale? |
Cass. pen., Sez. II,
Massima | Il caso | La questione | Le soluzioni giuridiche | Osservazioni |
Se il giudice di appello debba procedere a rinnovare l'esame del dichiarante allorquando riformi una sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di dichiarazioni rese dal soggetto nella fase delle indagini preliminari e acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 500, commi 4 e 5, c.p.p.
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